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Statuto dell'Associazione
"LA PICCA"
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "LA PICCA".
Art. 2
L'Associazione ha sede nel Comune di Amatrice (RI) nella frazione di
Collecreta civico n. 5.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, puo' trasferire la sede in altra
citta', nell'ambito della stessa regione.
Art. 3
La durata dell'Associazione e' illimitata.
TITOLO II
Finalita'e Attivita' dell'Associazione
Art. 4
Finalita'e scopi
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di
solidarieta', trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione, senza fini di lucro ne'diretto ne' indiretto, persegue scopi
socio-
dei propri aderenti, opera nei seguenti settori:
-
-
-
-
L'Associazione ha i seguenti scopi:
-
socio-
o ricadente nel territorio limitrofo o legato per tradizione alla vita sociale della
comunità della frazione di Collecreta di Amatrice detta "La Picca";
-
nonche' della cultura e delle tradizioni locali;
-
conoscenza delle bellezze ambientali e paesaggistiche del territorio
circostante e più in generale dei Monti della Laga;
-
L'Associazione attua i suddetti scopi attraverso le seguenti azioni:
-
relative alla storia ed alle tradizioni locali;
-
cura di siti internet;
-
-
mostre, eventi, visite guidate;
-
istituzioni, altre associazioni, pro-
iniziative tese a realizzare scopi connessi con quelli dell'Associazione;
L'Associazione per perseguire le predette finalita' opera mediante:
-
competenze e abilita' professionali;
-
dell'Associazione;
-
Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalita' dell'Associazione
stessa.
Art. 5
Attivita'
E' fatto divieto alla Associazione di svolgere attivita' diverse da quelle sopra
elencate.
La Associazione puo', infine, per il raggiungimento dei suddetti scopi :
-
comodato, eventualmente anche gratuito, di beni immobili e mobili, anche
registrati, know-
-
limitativa o tassativa, emissione e sconto di titoli di credito, apertura di conti
correnti, la emissione e lo sconto titoli di credito, l'ottenimento di affidamenti;
potra', altresi', contrarre mutui o finanziamenti, anche agevolati, garantendoli
con ipoteche sui beni della Associazione e/o altre garanzie reali e/o personali,
richiedendo ed ottenendo contributi; potra' prestare ed assumere fideiussioni,
dare il consenso alla accensione di ipoteche.
TITOLO III
I Soci
Art. 6
I Soci
Il numero dei Soci e' illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, nonche'
ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il 14' anno di eta', i quali ne
condividano le finalita' istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da
spirito di solidarieta', senza alcuna discriminazione di sesso, eta', lingua,
nazionalita', religione e ideologia.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari
opportunita'" tra uomo e donna.
L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, e'
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sono aderenti all'Associazione:
-
Statuto in qualita' di Soci Fondatori;
-
Consiglio Direttivo in qualita'di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo puo' inoltre accogliere in qualita' di socio
Sostenitore l'adesione di:
-
con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata;
-
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo puo' anche nominare soci Onorari quelle persone che
hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
I Soci dell'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per attivita'
prestata a qualunque titolo se non al rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.
Art. 7
Esclusione
La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione
dall'Associazione e' deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente
ratifica dell'Assemblea e puo' verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per
inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalita'
dell'Associazione o per decesso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le
quali sia stata deliberata. Tale provvedimento dovra' essere accompagnato da
motivazioni che saranno sottoposte all'Assemblea.
Art. 8
Obblighi
I Soci sono obbligati:
-
dagli Organi Sociali;
-
-
-
dell'Associazione.
I Soci hanno il diritto:
-
quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per
delega (massimo tre);
-
scopi sociali;
-
-
scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volonta' di
recesso);
-
Ogni Socio che abbia compiuto la maggiore eta' ha diritto di voto per
l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina
degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui e' richiesto il
voto.
TITOLO IV
Gli Organi Sociali
Art. 9
Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
-
-
-
-
-
-
-
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre)
anni.
Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso
delle spese sostenute se documentate, nei modi e nelle forme stabilite dalla
disciplina fiscale.
Art. 10
L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea e' composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola
con il pagamento della quota associativa annuale.
E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed e' convocata dal
Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci e' convocata in seduta ordinaria
almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio
preventivo ed una per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque,
tutte le volte che se ne ravvisa la necessita', o su richiesta del Presidente stesso
o di almeno un decimo degli associati.
E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto
Costitutivo e del presente Statuto, nonche' per lo scioglimento
dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre
quarti dei Soci Ordinari e Fondatori, e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e' valida in prima convocazione con la
presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota
associativa. In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita e
delibera qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.
L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono pervenire ai
Soci per lettera, trasmessa all'indirizzo indicato dal socio al momento
dell'iscrizione, anche in modalita' e-
prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione.
Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C. le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilita' gli amministratori non hanno diritto di voto.
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
-
-
-
precedente;
-
-
adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio
Direttivo:
-
-
patrimonio residuo.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale e' tenuto, a cura
del Presidente, nella sede dell'Associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea
ordinaria di cui tre eletti tra i Soci Fondatori e due tra i Soci Ordinari.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una
volta ogni sei mesi o a richiesta dei due terzi dei consiglieri stessi.
L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare,
dovra' essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione,
anche a mezzo di posta elettronica.
Le riunioni sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi
componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito
verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).
Il Consiglio Direttivo:
-
all'Associazione;
-
all'Associazione;
-
straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalita'
dell'Associazione;
-
Statuto;
-
possibilmente entro la fine del mese di Dicembre che precede l'anno in esame
e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo all'anno
interessato;
-
previste per l'anno cui si riferisce il bilancio preventivo;
-
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potra'
essere sostituito dal primo dei Soci non eletti nell'ultima elezione del
Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi
componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e
puo' essere rieletto per non piu' di due mandati.
Un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca
l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti
di terzi in giudizi.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano
l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura
l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i relativi verbali
dell'Assemblea dei Soci.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando
quietanze liberatorie.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente e' sostituito
dal Vice Presidente.
In caso di necessita' e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
Art. 13
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 14
Il Segretario Amministrativo
Il Segretario amministrativo redige e sottoscrive insieme al Presidente i
verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.
Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.
Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e, provvede alla
compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 15
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la
contabilita', effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello
preventivo, accompagnandoli da relazione contabile.
Art. 16
Il Comitato Studi e Ricerche
Il Comitato Studi e ricerche svolge attivita' di ricerca storico e geografica
nell'ambito del Territorio, attivita' di Ufficio di segreteria, Amministrazione e
Pubbliche Relazioni, compresa la stampa e i rapporti con il pubblico e sara'
coordinato dal Presidente.
TITOLO V
Il Patrimonio e le Entrate dell'Organizzazione
Art. 17
Il Patrimonio -
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:
-
donazione o successione;
-
realizzazione delle sue finalita'.
I beni mobili di proprieta' degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione,
si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.
I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e
risultano elencati nell'inventario che e' depositato presso la sede
dell'Associazione e puo' essere consultato dagli Associati.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
-
-
-
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
-
-
-
-
-
-
esercitate.
TITOLO VI
Il Bilancio
Art. 18
Il Bilancio
Il Bilancio dell'Associazione e' annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31
Dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di
un anno, e' presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci ed e'
approvato con la maggioranza dei presenti, entro il 30 di Aprile di ogni anno.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo
dell'esercizio successivo con una relazione illustrativa del programma delle
attivita' previste per l'anno in esame.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti
nell'Associazione per la realizzazione delle attivita' istituzionali.
TITOLO VII
Modifiche dello Statuto e Scioglimento
Art. 19
Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attivita'
dell'Associazione stessa.
Il presente Statuto puo' essere modificato con deliberazione straordinaria
dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art.21 del C.C.
Art. 20
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati
dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
Associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo
la liquidazione, saranno devoluti in beneficienza o ad altre Associazioni
operanti in identico od analogo settore.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione agli Associati.
TITOLO VIII
Art. 21
Disposizioni transitorie
Dalla data di registrazione del presente statuto i firmatari in qualita' di Soci
fondatori costituiranno un Consiglio Direttivo transitorio che decadra' alla
prima Assemblea dei Soci nel corso della quale verra' eletto un Consiglio
Direttivo come previsto all'art. 6 del presente Statuto e comunque non oltre il
31 dicembre 2008.
Art. 22
Disposizioni finali
Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi
vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile.
F.to PICCA Massimo
F.to Barbara DEL SORDO
F.to Maria Pia PICCA
F.to CLEMENTI Maria Grazia
F.to Claudio BERNARDINI
F.to Raffaella PICCA
F.to Nicola FRATTO
F.to PICCA Arcangelo
F.to PICCA Cesare
F.to Antonietta PICCA
F.to Luca TROILI -